Cos'è il bollo virtuale sulle fatture elettroniche e quando si applica?

Il bollo virtuale sulle fatture elettroniche è l’imposta di bollo da €2,00 per fattura che sostituisce la tradizionale marca da bollo cartacea. È dovuta per ciascuna fattura di importo superiore a 77,47 euro che documenti operazioni non soggette all’IVA (fuori campo, esenti, escluse), incluse le fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario. Con l’introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, l’imposta di bollo non viene più assolta in forma cartacea, ma tramite bollo virtuale, valorizzando il campo “Bollo virtuale = SI” nel file XML della fattura.


Quando si applica: le condizioni precise

La regola generale prevede che l’imposta di bollo su una fattura sia dovuta in tutti i casi in cui il documento preveda al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore a €77,47. Il caso più frequente riguarda i forfettari e chi emette fatture per prestazioni esenti IVA.

Attenzione: se una fattura contiene sia operazioni soggette a IVA sia importi non assoggettati, il bollo è dovuto solo se la parte non soggetta a IVA supera 77,47 euro.

Per le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SDI) si deve utilizzare esclusivamente il bollo virtuale. La marca da bollo cartacea può essere usata solo su documenti cartacei (es. ricevute, quietanze non elettroniche).

Come si indica in fattura: L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica. Indipendentemente dal valore inserito nel campo “Importo bollo”, per ogni fattura elettronica emessa con apposita indicazione l’imposta di bollo varrà sempre 2 euro.

Chi paga: L’obbligo di assolvimento dell’imposta grava sempre sul cedente o prestatore che emette la fattura, indipendentemente dall’eventuale riaddebito al cliente.


Scadenze di versamento 2026 e semplificazioni

Il versamento dell’imposta di bollo avviene con cadenza trimestrale, sulla base dei dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Le scadenze 2026 aggiornate sono:

Trimestre Fatture emesse Scadenza ordinaria
1° trim. Gen–Mar 1° giugno 2026 (31 mag. = domenica)
2° trim. Apr–Giu 30 settembre 2026
3° trim. Lug–Set 30 novembre 2026
4° trim. Ott–Dic 1° marzo 2027 (28 feb. = domenica)

Grazie al D.L. Semplificazioni n. 73/2022, la soglia per il versamento agevolato è stata elevata da 250 a 5.000 euro. Tali soglie risultano confermate anche per il 2024, 2025 e 2026, in assenza di ulteriori interventi normativi modificativi.

In pratica: se l’importo del primo trimestre è inferiore a 5.000 euro, può essere versato entro la scadenza del secondo trimestre; se l’importo complessivo del primo e secondo trimestre resta sotto 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato entro la scadenza del terzo trimestre.

Come pagare: Il versamento può essere effettuato alternativamente tramite modello F24 o mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del contribuente. L’Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell’imposta dovuta per il trimestre e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

I due elenchi dell’AdE: L’Agenzia delle Entrate verifica trimestralmente le fatture trasmesse tramite SdI e genera: un Elenco A (non modificabile), contenente le fatture già correttamente assoggettate a bollo; un Elenco B (modificabile), con le fatture che richiedono integrazioni o rettifiche.

Sanzioni: Le sanzioni possono variare dal 30% al 100% dell’imposta non versata, rendendo fondamentale una gestione puntuale.


Domanda correlata: I forfettari devono sempre applicare il bollo virtuale?

Sì. L’imposta di bollo del valore di 2 euro si deve assolvere sulle fatture di importo superiore ai 77,47 euro e non soggette a IVA. Un esempio tipico sono proprio i contribuenti in regime forfettario, che non applicano l’IVA in fattura.

Domanda correlata: Come si versano i codici tributo F24 per il bollo sulle fatture elettroniche?

I codici tributo da utilizzare in F24 sono: 2521 (1° trimestre), 2522 (2° trimestre), 2523 (3° trimestre), 2524 (4° trimestre), 2525 per le sanzioni e 2526 per gli interessi.


Fonti: