Sì, le criptovalute vanno obbligatoriamente dichiarate in Italia. Chiunque detenga cripto-attività deve compilare il Quadro RW (o Quadro W nel 730) per il monitoraggio fiscale, indipendentemente dall’importo. Le plusvalenze realizzate nel 2025 sono tassate al 26% (imposta sostitutiva), mentre dall’anno fiscale 2026 l’aliquota sale al 33%, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Le modifiche relative all’anno fiscale 2026 sono in attesa di conferma ufficiale nella Gazzetta Ufficiale.
Nota della redazione: I dati fiscali contenuti in questo articolo sono aggiornati alle fonti normative disponibili al momento della pubblicazione. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e di consultare un commercialista o avvocato tributarista prima di procedere con la dichiarazione.
Cosa devi dichiarare e su quale modello
L’obbligo di dichiarazione per i residenti fiscali in Italia nasce da due adempimenti precisi: il monitoraggio fiscale del possesso e la tassazione dei redditi generati.
Tutti i contribuenti italiani che detengono criptovalute sono tenuti a compilare il Quadro RW (Modello Redditi Persone Fisiche) o il Quadro W (Modello 730), indicando il valore del portafoglio crypto al 31 dicembre. Non esiste alcuna soglia di esenzione: anche un solo euro in criptovalute va dichiarato.
In particolare, vi è l’obbligo di assoggettare a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di cripto-attività, e di indicare nel quadro dedicato al monitoraggio fiscale il valore delle crypto detenute, indipendentemente dal fatto che si trovino presso un intermediario o presso un wallet privato, in Italia o all’estero.
Ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività devono essere dichiarati perché costituiscono “redditi diversi”.
Cosa è tassabile oltre alla compravendita? La tassazione scatta al momento della cessione a titolo oneroso, della permuta (se genera realizzo), del rimborso o della generazione di proventi quali staking, mining o rendimenti da finanza decentralizzata (DeFi).
Le aliquote 2025 e 2026 a confronto
| Anno fiscale | Aliquota plusvalenze | Soglia esenzione | Dichiarazione entro |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26% | €2.000 (franchigia) | 31/10/2025 |
| 2025 | 26% | Eliminata (dal 1° euro) – verificare conferma ufficiale | 31/10/2026 |
| 2026 | 33% | Nessuna – in attesa di conferma ufficiale | 31/10/2027 |
A partire dall’operatività 2025 (i redditi da dichiarare nel 2026), la soglia di esenzione dei €2.000 risulterebbe eliminata secondo le disposizioni normative vigenti: si consiglia di verificare l’aggiornamento sul sito dell’Agenzia delle Entrate prima di procedere.
Dal 1° gennaio 2026, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da criptovalute salirebbe dal 26% al 33% in base alla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Fanno eccezione i token denominati in euro (stablecoin EMT conformi MiCA), che resterebbero al 26%. Questi dati relativi al 2026 sono in attesa di conferma ufficiale.
Imposta patrimoniale (IVCA): dal 2023 è stata introdotta un’imposta patrimoniale sulle criptovalute pari al 2 per mille annuo del valore delle criptovalute detenute al 31 dicembre. È prevista una franchigia: l’importo esatto è verificabile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Questa imposta si liquida nel Quadro RW stesso.
Sanzioni per chi non dichiara: l’omessa compilazione del Quadro RW prevede sanzioni percentuali sul valore delle cripto-attività non monitorate. Per i dettagli aggiornati sulle misure sanzionatorie applicabili, si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate.
DAC8: dal 2026 l’anonimato fiscale è finito
La grande novità del 2026 è la piena operatività della Direttiva UE DAC8. La Direttiva UE 2023/2226 (DAC8), recepita in Italia con apposito decreto legislativo, prevede che gli exchange e i prestatori di servizi su cripto-attività autorizzati nell’UE debbano raccogliere e trasmettere alle autorità fiscali nazionali i dati fiscali dei clienti residenti in Italia. Per i dettagli sul provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate relativo alle modalità operative, si rimanda al sito ufficiale dell’Agenzia stessa, dove saranno pubblicati gli aggiornamenti non appena disponibili.
Cosa viene trasmesso: codice fiscale, residenza, saldi per ogni account, transazioni di compravendita e permuta, indirizzi wallet di destinazione dei prelievi.
Il primo scambio automatico di informazioni è previsto per gennaio 2027 e coprirà l’intero anno 2026. Questo significa che chi non ha dichiarato in passato ha ancora la possibilità di regolarizzarsi tramite il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) prima che il Fisco riceva la fotografia completa delle transazioni.
Dopo gennaio 2027 l’Agenzia delle Entrate avrà la fotografia completa di ogni residente italiano operativo su exchange UE.
Come si compensa una minusvalenza crypto?
Le minusvalenze (perdite) realizzate nel 2025 possono essere compensate con le plusvalenze dello stesso anno. Se le minusvalenze eccedono le plusvalenze, l’eccedenza può essere riportata a compensazione nei 4 anni fiscali successivi.
È possibile ridurre il carico fiscale legalmente?
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha previsto la facoltà di rideterminare il valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, assumendo il valore normale a tale data. L’opzione comporta il versamento di un’imposta sostitutiva indicativamente pari al 18% sul valore normale delle cripto-attività alla data del 1° gennaio 2025. Si consiglia di verificare le condizioni e le scadenze aggiornate sul sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite un consulente fiscale qualificato.
Domande frequenti
Devo dichiarare le crypto anche se non le ho vendute?
Sì. L’obbligo di compilare il Quadro RW riguarda il semplice possesso, indipendentemente dalla vendita o dalla realizzazione di plusvalenze.
Cosa succede se ho criptovalute su un wallet privato e non su un exchange?
L’obbligo di monitoraggio fiscale si applica anche ai wallet privati (hardware wallet, software wallet), non soltanto ai conti presso exchange.
Le perdite crypto possono compensare guadagni da azioni o altri strumenti finanziari?
No. Le minusvalenze da cripto-attività possono compensare solo plusvalenze della medesima categoria (cripto-attività), non quelle derivanti da altri strumenti finanziari come azioni o obbligazioni.
Cosa rischio se non ho dichiarato in anni passati?
È possibile regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni in proporzione alla tempestività dell’intervento. Si consiglia di rivolgersi a un commercialista o avvocato tributarista per valutare la propria situazione specifica.
Fonti verificabili:
- Legge di Bilancio 2025 – L. 207/2024: gazzettaufficiale.it
- Direttiva UE 2023/2226 (DAC8): sito ufficiale EUR-Lex
- Art. 67 TUIR (redditi diversi da cripto-attività)
- Circolare Agenzia delle Entrate 30/E del 27 ottobre 2023
- Agenzia delle Entrate – aggiornamenti su cripto-attività: agenziaentrate.gov.it
Avviso: Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo. Prima di procedere con la dichiarazione dei redditi relativa a cripto-attività, si raccomanda di consultare un commercialista iscritto all’Ordine o un avvocato tributarista, che potrà valutare la situazione individuale alla luce della normativa vigente e degli eventuali aggiornamenti intervenuti.
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