Nuovo TUIR 2026: addio al testo fiscale del 1986, dal 2027 cambiano i riferimenti per IRPEF, IRES e tasse sui

Il 3 luglio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.Lgs. 117/2026). Il vecchio TUIR del 1986, rattoppato per quasi quarant’anni, va in pensione. Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2027: non cambiano le aliquote, ma cambia il libro di riferimento per ogni imprenditore, professionista e contribuente italiano.


Cos’è successo e perché conta

Il Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 (Supplemento Ordinario n. 26). Il Consiglio dei Ministri aveva dato il via libera definitivo il 4 giugno 2026.

Il provvedimento, emanato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023, riordina in un unico corpus normativo la disciplina delle imposte sui redditi, superando la stratificazione normativa formatasi in quasi quarant’anni di modifiche al TUIR del 1986.

Il nuovo testo entra formalmente in vigore il 4 luglio 2026, ma le relative disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027. Il D.Lgs. 117/2026 diventa il riferimento unitario per la disciplina dell’IRPEF, dell’IRES, dei regimi speciali, della fiscalità internazionale e dell’imposizione minima globale.


Cosa c’è dentro: la struttura in numeri

Il nuovo Testo Unico è composto da 377 articoli, suddivisi in tre parti e corredati da nove allegati, una struttura più ampia rispetto al TUIR del 1986. La prima parte contiene le disposizioni generali, la seconda raccoglie le discipline speciali, mentre la terza è dedicata alle disposizioni varie, transitorie e finali.

Il Decreto Legislativo n. 117/2026 riordina integralmente la materia delle imposte sui redditi. Il provvedimento ridefinisce l’architettura di IRPEF e IRES e introduce in via sistematica la Global Minimum Tax e regimi speciali di tassazione, semplificando la transizione verso il nuovo modello di fiscalità societaria.

Nel riordino confluiscono le ultime modifiche della legge di Bilancio 2026 e gli interventi che, con l’avvio della delega fiscale, hanno riscritto pezzi del TUIR del 1986. Il provvedimento ha carattere compilativo, raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale alla normativa vigente.


Non è una rivoluzione fiscale: cosa NON cambia (ancora)

Qui sta il punto più importante da capire subito.

Per i contribuenti non cambiano nell’immediato aliquote, detrazioni o modalità di determinazione dell’imposta. La novità consiste soprattutto nell’avere un unico riferimento normativo aggiornato, destinato a sostituire il precedente TUIR del 1986 e a costituire la base per i futuri interventi di riforma del sistema tributario.

Non è una rivoluzione fiscale, ma un passaggio rilevante per la certezza del diritto tributario, dopo quasi quarant’anni di modifiche, integrazioni e interventi settoriali sul TUIR del 1986.

Sul fronte delle agevolazioni edilizie, per esempio: la novità di maggiore interesse per professionisti tecnici, imprese e consulenti fiscali riguarda la ricollocazione delle norme dedicate al recupero del patrimonio edilizio. L’attuale articolo 16-bis del TUIR (D.P.R. 917/86) confluisce nel nuovo articolo 17, senza modificare il contenuto della disciplina.


Il contesto: la riforma fiscale in corso

Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha dichiarato: “Con l’approvazione definitiva del TUIR, manca ormai soltanto il Testo Unico sull’Accertamento per chiudere il ciclo dei testi normativi di riordino. Il Governo si concentrerà nella redazione del Codice tributario, che rappresenterà un punto di svolta cruciale, ponendo fine a decenni di stratificazione normativa e garantendo una maggiore certezza del diritto.”

La raccolta delle norme in un unico impianto consente di ridurre la frammentazione della disciplina e offre una base più ordinata per i futuri interventi correttivi e integrativi previsti nell’ambito della riforma fiscale.


Cosa significa per te

Se sei un imprenditore, un professionista o un investitore italiano, ecco la mappa pratica:

Da subito (luglio 2026): nessun impatto operativo sulle tasse che paghi oggi. Le aliquote IRPEF, le detrazioni e le modalità di calcolo rimangono identiche.

Dal 1° gennaio 2027: il nuovo Testo Unico diventa il riferimento centrale per la disciplina dell’imposizione diretta. Tutti i riferimenti normativi nei contratti, nelle perizie, nelle comunicazioni fiscali e nei software gestionali andranno aggiornati ai nuovi numeri di articolo.

Per commercialisti e studi fiscali: il nuovo TUIR richiederà soprattutto un aggiornamento della documentazione utilizzata quotidianamente da tecnici, commercialisti e professionisti. Modelli, circolari interne e check-list devono essere rivisti prima del 31 dicembre 2026.

Per le imprese con operazioni internazionali: il D.Lgs. 117/2026 ricomprende nel nuovo TUIR anche le disposizioni relative ai rapporti internazionali e all’imposizione minima globale. Chi applica la Global Minimum Tax troverà per la prima volta le regole integrate nel testo unico invece che in fonti sparse.


Domande frequenti

Il nuovo TUIR aumenta le mie tasse?

No. Il provvedimento ha carattere compilativo, raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale alla normativa vigente. Non introduce nuove imposte.

Quando devo iniziare a usare il nuovo testo?

L’applicazione delle nuove disposizioni è differita al 1° gennaio 2027, consentendo agli operatori professionali e all’Amministrazione finanziaria di adeguarsi alla nuova struttura normativa. Hai tutto il secondo semestre 2026 per prepararti.

Il vecchio TUIR del 1986 viene abrogato?

Sì, ma solo da gennaio 2027. Il provvedimento approva il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, destinato a sostituire, dal 1° gennaio 2027, il tradizionale TUIR contenuto nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.


Fonti:


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