Il patto di famiglia è il contratto con cui un imprenditore trasferisce in vita l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, liquidando gli altri legittimari. È disciplinato dagli artt. 768-bis e 768-octies del Codice Civile (introdotti dalla L. 55/2006) e beneficia di una esenzione totale dall’imposta di donazione e successione se il beneficiario prosegue l’attività o mantiene il controllo per almeno 5 anni. Con il D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, le agevolazioni fiscali sono state significativamente ampliate.
Come funziona nel dettaglio: soggetti, forma e meccanismo
Il patto di famiglia è un contratto disciplinato agli articoli 768-bis e seguenti del Codice Civile, con il quale l’imprenditore o il socio di una società possono trasferire, in tutto o in parte a uno o più discendenti — figli o nipoti — l’azienda o le proprie quote sociali. Consente in pratica di anticipare la successione dell’imprenditore, permettendo il passaggio generazionale all’interno dell’impresa e sottraendola a future dispute ereditarie.
Forma obbligatoria: a pena di nullità, il contratto deve essere concluso per atto pubblico, cioè davanti a un notaio.
Chi deve partecipare: oltre al disponente e all’assegnatario (o assegnatari), devono partecipare il coniuge e tutti i legittimari “attuali”, cioè coloro che avrebbero diritto alla quota di riserva se la successione si aprisse in quel momento.
Il meccanismo di liquidazione: il patto consente all’imprenditore di trasferire l’impresa a uno o più discendenti, liquidando gli altri con beni presenti o futuri, senza che il trasferimento sia soggetto all’azione di riduzione o alla collazione in sede successoria. Si può concordare che la liquidazione avvenga, in tutto o in parte, in natura, ricevendo alcuni beni al posto del denaro, previo accordo fra le parti.
Tutela dei legittimari assenti: la legge tutela anche eventuali legittimari che non abbiano partecipato: al momento dell’apertura della successione possono pretendere dagli assegnatari la liquidazione dovuta, maggiorata degli interessi legali (art. 768-sexies c.c.).
Definitività del trasferimento: l’aspetto più rilevante del patto di famiglia è che il trasferimento è definitivo e non può essere impugnato dagli altri eredi in sede successoria. Il patto di famiglia, prevedendo il breve termine di un anno per l’impugnazione con azione di annullamento, consente di fissare, meglio delle donazioni, la definitività del patto.
Scioglimento o modifica: lo scioglimento o la modificazione del patto richiede la partecipazione delle stesse persone che hanno firmato l’accordo originario. Può avvenire mediante stipulazione di un nuovo contratto che rispetti i requisiti degli artt. 768-bis e seguenti (mutuo dissenso ex art. 1372 c.c.) oppure mediante recesso unilaterale, se questa facoltà è espressamente prevista nel contratto, con una dichiarazione notariata fatta agli altri contraenti.
Regime fiscale aggiornato al 2025
Sotto il profilo fiscale il patto di famiglia beneficia, a norma dell’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346/1990, di un regime agevolato che prevede l’esenzione dall’imposta sulle donazioni e successioni a condizione che il beneficiario prosegua l’attività d’impresa, mantenendone il controllo, per almeno 5 anni.
La normativa prevede un’esenzione totale dall’imposta di donazione (e di successione) per il trasferimento di aziende o di partecipazioni di controllo a favore del coniuge o dei discendenti. L’esenzione, originariamente contenuta nell’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, è stata riordinata dal D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025):
Primo: l’esenzione spetta anche quando il trasferimento serve a integrare un controllo già esistente — per esempio passando da una quota del 55% al 90% — superando l’interpretazione restrittiva del Fisco.
Secondo: per le società di persone non è più richiesta la prosecuzione dell’attività d’impresa, ma basta il mantenimento della titolarità per cinque anni.
Terzo: secondo alcune interpretazioni dottrinali, l’esenzione potrebbe trovare applicazione anche in relazione a strutture holding e società immobiliari, purché si mantenga il controllo di diritto. Si tratta tuttavia di una lettura non ancora consolidata in sede di prassi amministrativa: si consiglia di verificare l’orientamento aggiornato dell’Agenzia delle Entrate e di consultare un professionista prima di strutturare operazioni su questa base.
Tassazione della liquidazione ai legittimari non assegnatari: l’Agenzia delle Entrate ha stabilito (Risoluzione n. 12 del 14 febbraio 2025) che la quota liquidata dall’assegnatario in favore dei legittimari deve essere tassata come trasferimento a titolo gratuito con l’aliquota dell’imposta di donazione prevista in base al rapporto di parentela tra il disponente del patto di famiglia e i legittimari destinatari della liquidazione.
| Trasferimento | Aliquota | Franchigia |
|---|---|---|
| Imprenditore → figlio assegnatario (azienda/controllo + 5 anni) | 0% (esente) | — |
| Assegnatario → fratello (liquidazione) | 4% | € 1.000.000 |
| Assegnatario → altri (liquidazione) | 6% o 8% | Variabile per parentela |
Nuda proprietà con usufrutto riservato: secondo orientamenti interpretativi in corso di consolidamento, la donazione della sola nuda proprietà di una partecipazione di controllo, con riserva di usufrutto in capo al donante, potrebbe godere dell’esenzione, a condizione che al nudo proprietario venga trasferita la maggioranza dei diritti di voto mediante apposita convenzione. È lo strumento per chi vuole trasferire la sostanza dell’impresa ai figli, blindarla fiscalmente, ma conservare il timone finché lo desidera. Per i requisiti aggiornati si raccomanda di verificare la posizione dell’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale e di avvalersi di consulenza specialistica.
Domanda correlata: Il patto di famiglia è compatibile con la struttura holding?
Sì. La costituzione di una holding, nella quale conferire le partecipazioni delle società operative e/o il patrimonio immobiliare, è una strategia molto diffusa. Permette di separare la proprietà dalla gestione operativa e di centralizzare il controllo, semplificando il trasferimento generazionale che avverrà tramite la donazione o il patto di famiglia avente ad oggetto le quote della holding stessa.
Domanda correlata: I creditori possono aggredire i beni trasferiti con il patto di famiglia?
Sì, entro certi limiti. Essendo il patto di famiglia un atto a titolo gratuito, esso può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) da parte dei creditori, qualora pregiudichi la loro garanzia patrimoniale. La giurisprudenza ha confermato la possibilità per i creditori di agire in revocatoria. L’accoglimento dell’azione non invalida il patto, ma consente al creditore di aggredire i beni trasferiti come se fossero ancora nel patrimonio del debitore.
Fonti:
- Ministero della Giustizia – Patto di famiglia: Ministero della giustizia | Patto di famiglia
- Codice Civile, artt. 768-bis / 768-ter / 768-quater / 768-quinquies / 768-septies / 768-octies (Gazzetta Ufficiale): https://www.gazzettaufficiale.it
- Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 12 del 14 febbraio 2025: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8410896/Risoluzione+n.+12+patto+di+famiglia+del+14+febbraio+2025.pdf
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (Riforma imposte indirette, in vigore dal 1° gennaio 2025)
- Brocardi.it – Art. 768-bis c.c.: Art. 768 bis codice civile - Nozione - Brocardi.it
- Fondazione Nazionale Commercialisti – Documento di ricerca: Il patto di famiglia e il passaggio generazionale dell'impresa | Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti
- Notaio Paolo Tonalini – Patto di famiglia: Patto di famiglia | Notaio Paolo Tonalini
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