Come si calcola l'ammortamento fiscale dei beni strumentali in Italia?

L’ammortamento fiscale dei beni strumentali si calcola applicando al costo del bene i coefficienti percentuali stabiliti dal D.M. 31/12/1988 (aggiornato nel 1996), riducendo l’aliquota alla metà nel primo anno di entrata in funzione. La quota annua così ottenuta è deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 102 del TUIR (DPR 917/1986). Nel 2026 si aggiunge l’iper ammortamento, che consente maggiorazioni del costo per beni tecnologici ad alto contenuto innovativo: le aliquote e le condizioni esatte sono in attesa di conferma ufficiale da fonte primaria (Gazzetta Ufficiale, MIMIT).


Le regole base: TUIR e D.M. 31/12/1988

Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

I coefficienti di ammortamento sono stati definiti dal Decreto Ministeriale del 31/12/1988. Chiamate anche aliquote di ammortamento, i coefficienti rappresentano la percentuale da applicare al valore iniziale dei beni di utilità pluriennale, per calcolare la quota di costo di competenza di un singolo esercizio.

Come si calcola in pratica — 4 passi:

  1. Identifica il bene e la sua categoria, per trovare l’aliquota corretta nel D.M. 31/12/1988.
  2. Determina il costo ammortizzabile, che comprende il prezzo, le spese direttamente riferibili (trasporto, installazione), al netto di eventuali contributi in conto impianti.
  3. Trova il coefficiente fiscale. Esempi tipici: computer e periferiche 20%, autovetture 25%, mobili e macchine d’ufficio 12%. Le aliquote possono cambiare secondo il settore.
  4. Applica la metà dell’aliquota nel primo anno. Dal secondo anno applichi l’aliquota piena fino a esaurimento del costo.

Esempio concreto: Un’azienda manifatturiera acquista una pressa idraulica il 15 gennaio 2025 per 45.000 €, con aliquota di ammortamento del 15%. La quota annua è 45.000 × 15% = 6.750 € (ridotta a 3.375 € nel primo anno per la regola della metà).

Tabella riepilogativa aliquote comuni (D.M. 31/12/1988):

Bene Aliquota ordinaria Durata ammortamento
Computer e periferiche 20% ~6 anni
Autovetture 25% ~5 anni
Mobili e macchine d’ufficio 12% ~9 anni
Macchinari industriali (es. presse) 15% ~7 anni
Fabbricati industriali 4–5,5% ~20–25 anni

I beni con costo unitario sotto 516,46 € sono deducibili integralmente nell’anno. Sopra tale soglia si deduce per quote di ammortamento.

Le aziende possono applicare aliquote inferiori a quelle ministeriali, ma non possono dedurre fiscalmente quote di ammortamento calcolate con aliquote superiori a quelle stabilite nella tabella.


Novità 2026: iper ammortamento e beni immateriali

Iper ammortamento 2026:

L’iper ammortamento consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, con impatto diretto sulla base imponibile dell’impresa. La misura si rivolge agli investimenti in beni tecnologici ad alto contenuto innovativo (cosiddetti beni Industria 4.0).

Nota importante: Le aliquote di maggiorazione per scaglione di investimento, le date di applicazione e gli estremi normativi di riferimento sono in attesa di conferma ufficiale da fonte primaria (Gazzetta Ufficiale e MIMIT). Prima di procedere a qualsiasi calcolo o pianificazione fiscale, si raccomanda di verificare i dettagli aggiornati direttamente sul sito del MIMIT (mimit.gov.it) e dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it).

In via generale, la struttura della misura prevede maggiorazioni decrescenti al crescere dell’investimento, articolate per scaglioni. La maggiorazione opera extracontabilmente sul costo del bene ed è valida solo ai fini delle imposte sui redditi (escluse IRAP).

Beni immateriali (art. 103 TUIR): Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo; quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.

Attenzione: la deduzione è ammessa nei regimi ordinari e per i professionisti. Nel regime forfettario non si deducono ammortamenti.


Cosa succede se un bene non è presente nella tabella del D.M. 1988?

Se un bene strumentale non è espressamente previsto nella tabella ministeriale, il contribuente deve individuare il coefficiente di ammortamento applicabile per analogia, considerando la categoria di beni con caratteristiche tecniche e utilizzo più simili. In caso di incertezza, è possibile richiedere un parere all’Agenzia delle Entrate o fare riferimento a interpretazioni ufficiali o prassi consolidate.

L’ammortamento civile e quello fiscale coincidono sempre?

No. L’ammortamento civile è quello rilevato nel bilancio d’esercizio secondo i principi contabili e rappresenta la corretta imputazione del costo al periodo di competenza. L’ammortamento fiscale è quello ammesso in deduzione dal reddito imponibile secondo le regole dell’art. 102 TUIR e può essere diverso dal civile per effetto di norme specifiche (indeducibilità parziale, accelerazioni, limitazioni).


Fonti:

  • Art. 102 TUIR (DPR 917/1986) – Ammortamento beni materiali: brocardi.it
  • Art. 103 TUIR – Ammortamento beni immateriali: brocardi.it
  • D.M. 31/12/1988 – Coefficienti di ammortamento (Gazzetta Ufficiale): gazzettaufficiale.it
  • MIMIT – Aggiornamenti su iper ammortamento e beni strumentali: mimit.gov.it
  • Agenzia delle Entrate – Investimenti in beni strumentali: agenziaentrate.gov.it
  • Fiscozen – Guida ammortamento beni strumentali (agg. giugno 2026): fiscozen.it

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