Con la partita IVA in regime forfettario si paga un’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per i primi 5 anni di nuova attività) sul reddito imponibile, calcolato applicando un coefficiente di redditività al fatturato. Questa imposta sostitutiva sostituisce integralmente IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP, semplificando drasticamente gli adempimenti fiscali rispetto ai regimi ordinari. A questo si aggiungono i contributi previdenziali INPS, che rappresentano la voce di spesa più rilevante.
Come si calcola l’imposta sostitutiva: il ruolo del coefficiente di redditività
In regime forfettario, il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività, una percentuale associata ad ogni codice ATECO, ai ricavi conseguiti nell’anno fiscale. In questo modo, soltanto una parte dei compensi percepiti è soggetta a tassazione, mentre la restante parte è riconosciuta come spesa forfettaria.
I coefficienti vanno dal 40% all’86% e sono definiti dalla normativa istitutiva del regime forfettario. Ecco i principali valori per categoria:
| Categoria | Coefficiente |
|---|---|
| Commercio al dettaglio/ingrosso | 40% |
| Attività artigianali e manifatturiere | 67% |
| Professionisti (architetti, consulenti, designer…) | 78% |
| Agenti e intermediari di commercio | 86% |
La Legge di Bilancio 2025 ha confermato i principali coefficienti: commercio al dettaglio e all’ingrosso al 40%, attività artigianali e manifatturiere al 67%, professionisti (architetti, consulenti, designer) al 78%, intermediari e agenti di commercio all’86%.
La formula di calcolo è:
- Ricavi × Coefficiente di redditività = Reddito lordo
- Reddito lordo − Contributi previdenziali versati = Base imponibile
- Base imponibile × 15% (o 5%) = Imposta dovuta
I contributi previdenziali sono l’unica tipologia di spesa ammessa in deduzione per i forfettari: gli importi versati nell’anno saranno interamente deducibili dal reddito imponibile, prima di calcolare l’imposta sostitutiva dovuta.
Esempio pratico: un professionista con codice ATECO 74.10.21 (designer) e un coefficiente di redditività del 78% che nell’anno ha incassato 40.000 euro avrà un reddito imponibile di 40.000 € × 78% = 31.200 €, su cui si calcolano le imposte sostitutive (5% o 15%) e i contributi previdenziali.
Contributi INPS 2026: quanto si paga in base alla categoria
Il carico fiscale finale dipende anche dalla gestione previdenziale di appartenenza:
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Professionisti senza cassa (Gestione Separata INPS): i professionisti senza cassa previdenziale (consulenti, freelance e figure non iscritte a ordini professionali) si iscrivono alla Gestione Separata INPS. L’aliquota contributiva applicabile al reddito imponibile per il 2026 è da considerarsi provvisoria in attesa di conferma ufficiale da parte dell’INPS tramite circolare: per l’importo esatto e aggiornato si raccomanda di verificare direttamente sul sito ufficiale INPS (www.inps.it).
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Artigiani e commercianti: è previsto un versamento minimo fisso di contributi all’INPS. I contributi minimi annuali per il 2026 non sono ancora stati ufficialmente pubblicati dall’INPS al momento della stesura di questo articolo: i dati definitivi saranno disponibili tramite apposita circolare INPS, consultabile sul sito ufficiale www.inps.it. Indicativamente, sulla base degli anni precedenti, i minimali si attestano intorno a poche migliaia di euro annui e coprono i redditi fino a una soglia stabilita annualmente. Per questa categoria esiste anche una riduzione contributiva del 35%, la cui conferma per il 2026 è anch’essa soggetta a comunicazione ufficiale INPS.
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Professionisti con albo (casse private): avvocati, architetti, ingegneri e commercialisti sono obbligati a iscriversi alle proprie casse previdenziali di categoria, come Cassa Forense o INARCASSA.
Disclaimer: alcuni dati contributivi relativi al 2026 (aliquote Gestione Separata, contributi minimi artigiani e commercianti) sono ancora provvisori in attesa delle circolari ufficiali INPS. Si raccomanda di verificare sempre i valori aggiornati sul sito ufficiale INPS (www.inps.it) prima di effettuare qualsiasi calcolo o versamento.
Conferme e aggiornamenti 2026 da ricordare:
- Nel 2026 non vengono introdotti stravolgimenti strutturali al regime forfettario: restano confermati il limite di 85.000 euro, le aliquote al 15% e al 5% e l’obbligo di fatturazione elettronica.
- Resta in vigore anche per il 2026 la soglia di 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell’anno precedente, superata la quale non si può accedere al regime forfettario. Questa soglia — innalzata rispetto al precedente limite di 30.000 euro — è in vigore da alcuni anni e non costituisce una novità del 2026.
- A partire dal 1° gennaio 2025, le partite IVA in regime forfettario non devono più versare le tasse sui rimborsi spese analiticamente addebitati ai clienti.
Domanda correlata: Chi può accedere al regime forfettario nel 2026?
Il limite massimo di ricavi o compensi conseguiti nel 2025 per poter applicare il regime nel 2026 è di 85.000 euro. Chi supera invece i 100.000 euro nell’anno in corso deve uscire immediatamente dal regime.
Domanda correlata: Conviene sempre il regime forfettario?
Non è corretto affermare che nel regime forfettario si paghi sempre il 15% di tasse: il carico fiscale complessivo dipende dal coefficiente di redditività applicabile, dai contributi previdenziali dovuti e dall’eventuale accesso all’aliquota agevolata del 5%. Se la struttura dei costi è particolarmente elevata, può convenire il regime ordinario, poiché permette di dedurre spese reali; al contrario, il regime forfettario è vantaggioso per attività con limitate spese deducibili e fatturato entro 85.000 euro.
Fonti:
- Normativa istitutiva del regime forfettario, art. 1 commi 54–89 – Gazzetta Ufficiale
- fiscoetasse.com – Regime Forfettario 2026: tutte le regole
- quickfisco.it – Calcolo tasse regime forfettario 2026
- flextax.it – Regime Forfettario 2026
- fiscoinvestimenti.it – Contributi INPS Regime Forfettario 2026
- quickfisco.it – Contributi INPS regime forfettario 2026
- biblus.acca.it – Regime forfettario 2026: agevolazioni e vantaggi
- INPS – Circolari ufficiali contributi artigiani, commercianti e Gestione Separata: www.inps.it
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