Come funziona la tassazione dei dividendi per i soci di una SRL nel 2026?

Nel 2026, i dividendi distribuiti da una SRL a soci persone fisiche non imprenditori sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 26% applicata sull’intero importo lordo. La ritenuta è definitiva: il socio non deve dichiarare nulla nella propria dichiarazione dei redditi. Su 100.000 € distribuiti, il socio incassa 74.000 € netti.


La regola base: chi è il socio determina il regime fiscale

Quando la SRL distribuisce gli utili ai soci, scatta il secondo livello di tassazione. La regola dipende da chi è il socio percettore. Ecco il quadro completo per tipo di socio:

Tipo di socio Base imponibile Aliquota effettiva
Persona fisica non imprenditore 100% del dividendo 26% ritenuta definitiva
Imprenditore individuale / Soc. di persone 58,14% del dividendo IRPEF progressiva (23–43%)
Società di capitali (holding) circa 5% del dividendo circa 1,2% (5% × 24% IRES)

Persona fisica (caso più comune):
I dividendi percepiti da persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio di impresa sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, applicata sull’intero ammontare del dividendo erogato (art. 27, co. 1, DPR 600/73). L’aliquota si applica indipendentemente dalla percentuale di partecipazione posseduta — qualificata o non qualificata — a partire dai redditi percepiti dal 1° gennaio 2018, data in cui è stata equiparata la tassazione dei due regimi.

Il prelievo è definitivo: il socio non è tenuto a riportare il dividendo nella propria dichiarazione dei redditi né a versare ulteriori imposte. Il dividendo non confluisce nella base imponibile IRPEF e non concorre alla determinazione del reddito complessivo.

Imprenditore individuale e società di persone:
Nel caso del socio persona fisica imprenditore (impresa individuale, società di persone commerciali), il dividendo concorre alla base imponibile IRPEF nella misura del 58,14% (art. 59 TUIR), come reddito d’impresa. La SRL non opera ritenuta.

Socio IRES (holding o altra società di capitali):
Per i soci IRES (altre società di capitali, holding), si applica indicativamente un regime di parziale esenzione (cosiddetto regime PEX) che storicamente consente la tassazione di una quota ridotta del dividendo percepito, con un’imposizione effettiva molto contenuta (nell’ordine dell’1,2% circa, applicando l’aliquota IRES vigente alla sola quota imponibile). Le condizioni e percentuali esatte di esenzione applicabili nel 2026 sono soggette a possibili aggiornamenti normativi: si raccomanda di verificare la disciplina vigente direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o nella Gazzetta Ufficiale prima di applicarla, in quanto eventuali modifiche intervenute nel corso del 2026 non sono qui riportate.


Quanto si paga davvero? La doppia tassazione

I dividendi distribuiti da una SRL ai soci persone fisiche subiscono una doppia tassazione: prima la SRL paga l’IRES al 24% sull’utile, poi i dividendi distribuiti ai soci vengono ulteriormente tassati con una ritenuta a titolo definitivo del 26%. L’aliquota effettiva combinata è circa il 43,76% per i soci non imprenditori.

Esempio pratico su 50.000 € distribuiti a due soci al 50%:
Una SRL delibera la distribuzione di 50.000 euro di utili a due soci persone fisiche al 50% ciascuno (25.000 euro lordi a testa). La SRL trattiene il 26% e versa il netto. Ogni socio incassa quindi 18.500 € netti (25.000 – 6.500 di ritenuta).

Adempimenti della SRL (sostituto d’imposta):
La SRL che distribuisce dividendi a persone fisiche deve: (a) operare la ritenuta al momento del pagamento; (b) versare entro il 16 del mese successivo con F24 codice tributo 1035 (ritenute su dividendi corrisposti a soggetti residenti) o 1036 per soggetti non residenti; (c) certificare ai soci la ritenuta tramite Certificazione Unica (CU) entro il 16 marzo dell’anno successivo; (d) compilare il quadro SK del modello 770.

Soci non residenti:
I soci non residenti subiscono ritenuta del 26%, salvo riduzioni da convenzione contro le doppie imposizioni (in genere 15% o 10%): occorre presentare alla SRL il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità estera prima della distribuzione.

Riserve di capitale (attenzione):
Resta utile conoscere la stratificazione solo per le riserve di capitale (versamenti soci, sovrapprezzo azioni), che ai sensi dell’art. 47, c. 5 TUIR non costituiscono utili e quindi non sono tassate fino a capienza.


Dividendi e compenso amministratore: qual è la scelta migliore?

Lo stipendio è tassato come reddito da lavoro dipendente con aliquote IRPEF progressive dal 23% al 43% più contributi INPS, mentre i dividendi per le persone fisiche sono soggetti a un’imposta sostitutiva piatta del 26%. In linea generale: importi più elevati spesso favoriscono i dividendi; importi bassi con agevolazioni IRPEF (detrazioni, carichi di famiglia) possono rendere lo stipendio più conveniente. L’importo esatto della contribuzione INPS applicabile va verificato sul sito INPS, poiché soggetto a variazioni.

Conviene usare una holding per ridurre la tassazione sui dividendi?

La holding è la soluzione strutturale per chi reinveste gli utili: la holding incassa i dividendi con un’imposizione effettiva molto ridotta (indicativamente intorno all’1,2%) e può distribuirli al socio persona fisica solo quando serve davvero, posticipando la ritenuta del 26%. Se il 50% della SRL fosse intestato a una holding (SRL madre), su 25.000 euro di dividendo solo la quota imponibile (indicativamente il 5%, pari a circa 1.250 euro) concorre alla base IRES. L’imposta sarebbe circa 1.250 × 24% = 300 euro. Il risparmio rispetto al socio persona fisica risulterebbe indicativamente di circa 6.200 euro per ogni 25.000 euro distribuiti, fermo restando che le condizioni esatte del regime PEX vanno verificate sulla normativa vigente aggiornata.

:warning: Nota di aggiornamento: La normativa fiscale in materia di dividendi può essere soggetta a modifiche nel corso del 2026. Prima di applicare qualsiasi regime illustrato in questo articolo, si raccomanda di verificare le disposizioni vigenti consultando direttamente le fonti ufficiali: Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it), Ministero dell’Economia e delle Finanze (mef.gov.it) e Gazzetta Ufficiale (gazzettaufficiale.it).


Riferimenti normativi:

  • Art. 27 DPR 600/73 – ritenuta sui dividendi
  • Art. 47 TUIR – utili da partecipazione per persone fisiche
  • Art. 59 TUIR – dividendi per imprenditori individuali e soci di società di persone
  • Art. 89 TUIR – dividendi per soggetti IRES

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